L’invalidità civile (legge 118/71 ) e il riconoscimento dello stato di handicap (legge 104/92 ) sono le due leggi che a tutt’oggi rappresentano lo strumento per accedere alle tutele ed alle agevolazioni per la disabilità in Italia.
Le relative visite mediche sono distinte e comportano benefici diversi, anche se seguono lo stesso percorso burocratico. Esse possono essere richieste e fatte insieme o separatamente, anche in momenti successivi.
Proviamo a capire come fare per ottenere l’una e/o l’altra e come funziona l’iter da seguire.
La legge 104/92 (art. 3, comma 1) definisce persona con handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione“.
Nel caso in cui la “minorazione abbia ridotto l’autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, la situazione assume connotazione di gravità” (art. 3, comma 3).
La valutazione dell’handicap si basa dunque su criteri medico-sociali (e non medico-legali). Per intenderci, viene valutato quanto lo stato di salute della persona incide sulla sua qualità della vita quotidiana e quanto disagio le crea, anche in relazione al contesto socio-economico ed ambientale in cui vive.
Non c’è pertanto un riconoscimento automatico dell’handicap in base alla patologia, bensì in base alle condizioni psico sociali e relazionali della persona nel suo ambiente di vita.
Iter della domanda e benefici
L’accertamento dello stato di handicap è effettuato dalle stesse Commissioni che accertano le invalidità civili, presso le singole ASL, a cui si affiancano un operatore sociale e uno specialista nella patologia da esaminare. La domanda va presentata come quella dell’invalidità ed è ugualmente possibile far ricorso se non si ritiene adeguata la valutazione della commissione e/o dell’INPS.
In relazione al riconoscimento dello stato di handicap si può poi accedere, a seconda che sia riconosciuto lo stato di handicap oppure lo stato di handicap grave, a varie prestazioni socio-economiche e servizi, diversi da quelli legati all’invalidità civile: ad esempio agevolazioni di tipo fiscale (ad esempio IVA al 4% su determinati acquisti) o servizi di assistenza socio-sanitaria (ad esempio assegni per la vita indipendente).
L’accertamento dell’handicap di una persona avviene attraverso un esame effettuato da un’apposita commissione medica presente in ogni Asl. È quanto indicato nell’articolo 4 della legge 104/92.
Nella commissione sono presenti anche un operatore sociale, un esperto per i vari casi da esaminare, e dal 2010, anche un medico INPS.
Per ottenere il riconoscimento dell’handicap, occorre presentare domanda all’INPS per via telematica.
Questa procedura si struttura in due fasi:
1) Il medico curante compila il certificato introduttivo e lo trasmette all’INPS. Nel certificato il medico attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto, le eventuali patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità e l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto.
2) Il cittadino presenta all’INPS la domanda, da abbinare al certificato medico. L’operazione avviene per via telematica. Può essere effettuata dal cittadino autonomamente o attraverso gli enti abilitati, come patronati sindacali, associazioni di categoria, CAAF e altre organizzazioni.
3) Se è necessario il medico può fare richiesta di visita domiciliare per il suo assistito altrimenti è sufficiente scegliere una data, fra quelle proposte dal sistema informatico, in cui effettuare la visita.
Da ricordare che l’assenza anche ad un’eventuale seconda visita di riconvocazione costituisce la rinuncia alla domanda. Essa perderà di efficacia e bisognerà ripresentare la richiesta daccapo.
La legge 118 del ’71 definisce invalidi civili “quei cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite (…) che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo”. Significa che non c’è un riconoscimento automatico d’invalidità in relazione alla diagnosi di una determinata patologia: vengono valutati i sintomi psicofisici che la persona ha.
Con il riconoscimento di un’invalidità superiore (o uguale) al 74% è possibile richiedere all’INPS alcune provvidenze economiche mensili, mentre con l’handicap in stato di gravità possono essere richiesti permessi sul lavoro.
Il percorso per richiederla
La domanda.
Per richiedere il riconoscimento dell’invalidità civile si deve presentare una domanda all’INPS, allegando la propria certificazione medica. Il primo passo è recarsi dal proprio medico curante, se abilitato presso l’INPS, o da un patronato di fiducia: il medico curante o quello del patronato compila e invia dal sito dell’INPS per via telematica un certificato su apposito modello, nel quale segnala la patologia del richiedente e le sue condizioni; dopodiché il medico rilascia alla persona una ricevuta con un codice identificativo.
A questo punto, entro 90 giorni dall’invio del certificato, la persona deve compilare e mandare, sempre telematicamente dal sito dell’INPS, la domanda di visita vera e propria. La domanda può essere compilata direttamente dalla persona, dopo essersi registrati ed aver ricevuto un suo PIN identificativo; oppure con l’aiuto dello stesso patronato. La data della visita viene comunicata alla persona direttamente sul sito nel momento in cui si compila e invia la domanda, o successivamente – in genere – tramite una lettera a casa.
La visita
Si svolge presso la commissione medica competente della ASL di residenza che, in particolare, valuta i sintomi della persona: per ogni sintomo, viene assegnato un punteggio; i singoli punteggi sono già stabiliti per legge nelle tabelle dell’invalidità civile (Decreto Ministero della Sanità del 5 Febbraio ’92); viene poi formulata la percentuale totale d’invalidità con uno specifico calcolo. Successivamente alla visita, la commissione d’invalidità invia all’INPS i verbali delle singole persone con il giudizio espresso. Nella commissione partecipa anche un medico dell’INPS, per cui se essa esprime un giudizio unanime, il verbale viene convalidato dall’INPS e inviato alla persona. Se invece il giudizio non è unanime, il tutto viene inviato all’INPS, che può sospende la pratica e chiedere altri documenti sanitari alla persona, per verificare a sua volta le condizioni del richiedente. Infine l’INPS esprime ed invia un giudizio definitivo a casa.
Se la persona ritiene che la commissione medica non abbia valutato in maniera adeguata le proprie condizioni, può fare ricorso (entro sei mesi dal ricevimento del verbale. Il ricorso va depositato contro l’INPS in tribunale con l’aiuto di un avvocato/patronato.
I verbali
Contengono quanto la commissione ha rilevato ed il suo giudizio finale. In genere vi si trovano:
- I dati della persona;
- La anamnesi (le sue condizioni mediche desunte dai certificati che ha portato);
- La valutazione (es. le principali disabilità e malformazioni congenite, malattie infettive, traumi del traffico, traumi domestici, altre cause violente, intervento chirurgico mutilante, ecc., accertate dalla commissione nei certificati);
- Il giudizio e le firme dei medici della commissione.
L’invalidità è espressa in percentuali ed ogni percentuale o fascia di percentuali dà diritto a benefici diversi:
Qui di seguito i benefici a seconda della percentuale di invalidità (con riferimento ai soggetti di età compresa fra i 18 e i 65 anni):
Meno di 33%: NON INVALIDO. Nel verbale si riporta questa dicitura: “assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3”.
INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA IN MISURA SUPERIORE AD 1/3
Dal 34%: Concessione gratuita di ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Le concessione di ausili e protesi è subordinata alle patologie indicate nel verbale di invalidità.
La sarcoidosi in trattamento da diritto ad una percenutale di invalidià civile del 41% (cod. 9329)
Dal 46%: Oltre al punto precedente, iscrizione alle liste di collocamento mirato.
Dal 50%: Oltre ai punti precedenti, congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL.
INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA IN MISURA SUPERIORE AI 2/3
Dal 67%: Oltre ai punti precedenti, esenzione parziale pagamento ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale. Resta da pagare la quota fissa per la ricetta. Si suggerisce comunque di contattare il proprio Distretto sociosanitario o la propria Azienda Asl, o il proprio medico di famiglia, per le informazioni più aggiornate e valide localmente.
INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE CON INVALIDITÀ PARI O SUPERIORE AL 74%
Dal 74%: Oltre ai punti precedenti, erogazione dell’ASSEGNO MENSILE se in possesso dei requisiti richiesti, anche in termini di reddito. Possibilità di richiedere l’APE SOCIALE.
INVALIDO CON TOTALE E PERMANENTE INABILITÀ LAVORATIVA
100%: Oltre ai punti precedenti, escluso l’assegno mensile, erogazione della PENSIONE DI INABILITÀ nel rispetto dei limiti reddituali ed esenzione anche del ticket farmaci.
INVALIDO CON TOTALE E PERMANENTE INABILITÀ LAVORATIVA E IMPOSSIBILITÀ A DEAMBULARE SENZA L’AIUTO PERMANENTE DI UN ACCOMPAGNATORE OPPURE CON NECESSITÀ DI ASSISTENZA CONTINUA NON ESSENDO IN GRADO DI SVOLGERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA
100% più indennità di accompagnamento: Si intende la persona incapace di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Oltre ai benefici del punto precedente: INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO indipendentemente dall’età e dai redditi posseduti, che viene sospeso durante i periodi di ricovero gratuito in istituto.
Esenzione dalle visite di verifica ordinaria e straordinaria
Possono chiedere l’esenzione da ogni verifica d’invalidità e di handicap, sia ordinaria, sia straordinaria tutti coloro che abbiano una patologia stabilizzata e se presentano una delle situazioni di cui al Decreto Ministeriale 2 Agosto 2007: è necessario inviare una richiesta scritta all’INPS, corredata di certificato medico che attesta che la persona rientra nel Decreto 2 Agosto 2007. Oppure portando ad esempio detto certificato direttamente alla visita di revisione, per chiedere contestualmente l’esenzione ad ogni futura visita.